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Quando è necessario rivolgersi a un avvocato per errori chirurgici

Quando è necessario rivolgersi a un avvocato per errori chirurgici
Dopo gli studi in Giornalismo Digitale mi sono specializzata nella redazione di articoli su salute e medicina, dal 2014 scrivo su moda, bellezza e chirurgia plastica.
Creazione: 26 giu 2018 · Aggiornamento: 1 lug 2021
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Spesso le persone si sentono scoraggiate e deluse quando un intervento va storto, cosa comprensibile, ma soprattutto hanno paura di intraprendere una causa legale. La convinzione generale è che il Medico ha sempre ragione. Facciamo un po' di chiarezza sui passi da fare.

Se facciamo una buona ricerca del Medico con la quale effettuare l'intervento, sarà molto difficile ritrovarsi in questa situazione, ma poiché i casi di malasanità esistono, questo articolo sarà molto utile per renderci consapevoli della prassi da seguire se dovessimo trovarci a viverla. Intervistiamo l'avvocato Gabriele Di Palma sulla questione e vediamo insieme cosa ci consiglia.

Se un Paziente ritiene di essere stato danneggiato, qual'è la prima cosa che dovrebbe fare?

Rivolgersi subito ad un Avvocato o sentire prima un Medico Legale?R: Rivolgersi prima ad un avvocato cui esporre il caso per verificare la sussistenza dei presupposti di diritto per agire in giudizio. Il legale potrà meglio consigliare il paziente sulla documentazione da reperire e/o acquisire, anche tramite istanze di accesso agli atti, e indicare il medico legale cui affidarsi, con il quale sarà fondamentale instaurare una stretta cooperazione e sinergia per il buon esito del contenzioso

Di quali documenti ha bisogno l'Avvocato per intraprendere la causa e capire se effettivamente la colpa può essere imputabile al Medico?

Occorrerà produrre tutta la documentazione medica in possesso del Paziente, a partire dagli esami preventivi richiesti dal Medico che mostrano qual'era la sua condizione preoperatoria (incluse indagine radiografiche o di diverso tipo) alla cartella clinica attestante gli interventi eseguiti nel corso del trattamento terapeutico che non è andato a buon fine, fino ai successivi referti e documenti comprovanti tutti i successivi interventi, ove ne fossero stati, anche l'urgenza, resisi necessari a seguito del fallimento terapeutico e fino alla visita del Medico legale. Per completare occorrono anche i documenti che dimostrano il sostenimento di determinate spese, come fatture, ricevute ecc che il Paziente ha versato in favore del Medico prima e dopo l'intervento stesso.

Non troppo spesso vengono usate le simulazioni per far vedere al Paziente quale potrebbe essere un ipotetico risultato finale. Se il risultato non si avvicina minimamente a quello della simulazione ha valore in una causa? Per chi invece ha fatto solo il colloquio in sede di visita, dei risultati raggiungibili, come fa il Paziente a dimostrare che quello che ha ottenuto non è quello che gli è stato dichiarato?

Le obbligazioni del medico per interventi di chirurgia estetica sono obbligazioni di risultato, per cui il mancato raggiungimento dell'obiettivo prospettato costituisce inadempimento, titolo per ottenere il risarcimento dei danni subiti. A tal fine la perizia medico legale è uno strumento indispensabile per poter accertare che il risultato dell'intervento non si concilia con quello auspicabile e che il paziente poteva attendersi di conseguire, facendo legittimo affidamento in un trattamento eseguito con diligenza nel rispetto delle conoscenze del progresso e della tecnica.

Avvocato per chirurgia
Non sempre gli interventi estetici danno i risultati sperati

Le foto del pre e del post intervento sono importanti al fine di capire se c'è stato errore medico? Non essendo un elemento obbligatorio nella cartella clinica, possono essere usate quelle fatte dal Paziente stesso (se ne ha fatte) o sarebbe meglio chiederle sempre al Medico?

La documentazione fotografica del pre e del post operatorio è un elemento di prova decisivo al fine di valutare la gravità e l'inadempimento del Medico e della sua negligenza/imperizia. Per garantire un esame obiettivo sarebbe opportuno che il Medico abbia l'accortezza e la premura di documentare lo stato iniziale e quello finale a seguito dell'intervento con uno specifico corredo fotografico e/o di esami utili alla rappresentazione della situazione pre e post trattamento. In assenza saranno utili ai fini dell'evidenza del fallimento terapeutico anche eventuali fotografie fatte a cura del paziente sulla situazione precedente l' intervento, per utilizzare tale materiale come elemento di prova però deve essere certo che sia riguardante il periodo di interesse, in modo che questa documentazione non diventi oggetto di contestazione per non essere direttamente riferibile al paziente o che rappresenti una situazione non collocabile temporalmente. Invero, strumenti processuali quali l'Accertamento Tecnico Preventivo sono comunque preferibili in quanto cristallizzano la situazione nell'immediatezza del danno con affidabile grado di certezza.

Molti Pazienti sono convinti che firmare il Consenso Informato dia l'immunità ad un Medico qualsiasi cosa faccia, perciò non intraprendono mai cause, convinti di buttare via ancora più soldi. Ma è davvero così che stanno le cose?

No, il consenso informato rende edotti i pazienti delle eventuali complicazioni dell'intervento e delle possibili conseguenze, ma non giustifica o scrimina il fallimento terapeutico imputabile all'imperizia e/o negligenza del medico.

Molti Pazienti non si rivolgono ad un avvocato anche perché sono convinti che questo non gli darà consigli se affrontare la causa o meno, Lei personalmente cosa ne pensa? Se un Paziente si rivolgerebbe a Lei lo indurrebbe ad affrontare una causa che sa in partenza che perderà, oppure lo dissuaderebbe?

Precisi obblighi deontologici impongono all'avvocato di dissuadere l'assistito dall'iniziare contenziosi privi di un fondamento giuridico. L'avvocato dopo una consultazione con l'assistito e (un esame approfondito) (la disamina) della documentazione disponibile potrà suggerire di sottoporsi a visita medico legale per approfondire e sincerarsi in merito alla sussistenza di precise responsabilità (imputabili) (ascrivibili) al medico che ha eseguito l'intervento, nonché consigliare il cliente sull'opportunità di avviare un contenzioso che conduca all'effettiva possibilità del recupero di somma a titolo risarcitorio. Parlando delle spese, quando i Pazienti affrontano un problema come questo, di un intervento andato male, si deprimono e si chiudono in loro stessi, con un gran senso di rabbia e frustrazione questo viene ulteriormente peggiorato se pensano che non possono fare nulla dato che hanno già investito gran parte delle risorse economiche operandosi.

Quando rivolgersi a un avvocato
Rivolgersi a un legale può essere d'aiuto

Ma un avvocato può andare incontro a questi Pazienti in qualche modo? Ci sono delle formule di pagamento che non andrebbero ulteriormente ad appesantirlo economicamente?

L'attuale sistema normativo vieta il c.d. patto di quota lite, ovvero la pattuizione con cui il compenso dell'avvocato viene subordinato all'esito della causa e parametrato in rapporto all'entità del risarcimento ottenuto dall'assistito, quale soluzione che consentirebbe al paziente di non dover affrontare alcun esborso. L'avvocato potrà concordare a monte la misura e concedere una tempistica di favore per i pagamenti dei suoi compensi, ma in caso di esito negativo della causa avrà comunque diritto ad essere compensato per l'attività svolta. Tuttavia, vi è la soluzione del "Patrocinio a spese dello Stato" cui i clienti possono ricorrere a determinate condizioni di reddito.

Nel caso dovesse vincere la causa le spese sarebbero anche a carico del Paziente o interamente del Medico?

Sulla ripartizione delle spese di lite si pronuncia il Tribunale. L'art. 97 c.p.c. prevede il c.d. principio di soccombenza, in forza del quale le spese di lite cedono a carico del soccombente. Il cliente sarà quindi sempre onerato di anticipare le spese in favore del proprio legale, salva la possibilità di recuperarle dalla parte soccombente. Vi sono, tuttavia, casi in cui l'avvocato può accettare di dichiararsi antistatario, provvedendo in proprio all'anticipo delle spese, con facoltà di recuperarle direttamente dalla controparte soccombente; va tuttavia chiarito che il cliente resta sempre obbligato al pagamento dei compensi del proprio legale qualora quest'ultimo non sia interamente soddisfatto dalla controparte. La seconda parte dell'intervista, invece, verrà dedicata al Medico, questo perché purtroppo ci sono dei Pazienti, che nonostante l'intervento sia andato bene e non si riscontrano negligenze mediche, comunque decidano di denunciare. Le cause possono essere diverse. 

Forse il Paziente non si vede in quel cambiamento, e pensa che la sua frustrazione sia dovuta alla mal esecuzione del Medico. Oppure, nonostante fosse stato avvertito che il risultato che voleva raggiungere non era ottimale e che comunque avrebbe avuto dei difetti, solo dopo l'operazione ne prende piena coscienza facendo rivalsa sul Medico. Questa situazione può essere ricollegata al punto 3 della sezione dedicata al Paziente, dove nel momento del colloquio avveniva un contratto verbale. Probabilmente potrebbe essere la situazione più difficile in cui determinare chi delle due parti ha ragione.

Come può un Medico difendersi nel momento in cui il suo lavoro è stato eseguito correttamente e il risultato finale è dipeso solo dalle o caratteristiche fisiche del Paziente (quindi non avrebbe potuto ottenere risultati molto differenti neanche con altri Medici)? o per propria scelta e gusto personale? (dato che tutti i pazienti vengono consigliati su ciò che è meglio per loro ma alcuni non otterrebbero quello che vogliono cercano di accordarsi con il Medico su un altro tipo di risultato e questo li avverte dei possibili difetti, difetti che dopo l'intervento non verranno comunque accettati).

La valutazione dell'esito dell'intervento avviene in base a giudizi di carattere tecnico scientifico, ovvero su dati obiettivi e riscontrabili, che prescindono dalla singola mera soddisfazione del paziente, che in quanto parametro soggettivo è aleatorio e non costituisce una condizione di riferimento. Il Medico pertanto potrà e dovrà difendersi, eventualmente tramite una consulenza redatta da altro medico, dimostrando che il proprio operato corrisponde ai dettami della scienza medica.

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Se invece ci sono state delle complicazioni esposte nel consenso informato, quindi una complicazione che poteva avvenire indipendentemente dal corretto lavoro del medico, e questo venisse comunque denunciato, cosa dovrebbe fare in una situazione del genere?

Il medico deve prudenzialmente provvedere alla tempestiva denuncia del sinistro alla propria compagnia assicurativa. Qualora l'esito negativo rappresenti una conseguenza attesa secondo la scienza della tecnica, di cui il paziente è stato reso edotto con la richiesta di sottoscrizione del consenso informato, e non dipenda da negligenza/imperizia del medico, non vi saranno gli estremi di una sua responsabilità colposa.

Quali sono i documenti indispensabili a sostegno di una corretta difesa (email, foto, cartella clinica, perizia di un medico legale)

Tutta la documentazione nella disponibilità del paziente e relativa al rapporto intrattenuto con il medico o la struttura di ricovero, con particolare riferimento a eventuali dichiarazioni del medico e/o impegni di garantire il risultato. Costituiscono documenti importanti le prescrizioni del medico e tutta la documentazione anamnestica, precisando che la cartella clinica deve essere correttamente compilata a cura del medico, con i corredi di analisi ed esami diagnostici cui il paziente è stato sottoposto. Naturalmente, ai fini della difesa, è sempre opportuno avvalersi di un proprio consulente medico che supporti con un elaborato il buon operato del medico.

Spero che l'articolo sia stato utile e interessante per il lettore. Ringraziamo l'avvocato Gabriele di Palma per la consulenza.

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